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I versamenti IVA in scadenza nel mese di Novembre 2020 e la sospensione Covid

Aggiornamento: 17 dic 2020

Si propone una rassegna dei provvedimenti che riguardano le attività economiche interessate dalle limitazioni dovute all'emergenza sanitaria Covid-19 in relazione al versamento dell' IVA in scadenza nel mese di novembre 2020


Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020


Destinatari della sospensione

  • soggetti che esercitano le attivita' economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale,

  • soggetti che esercitano le attivita' dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravita' e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, nonche'

  • soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 al presente decreto-legge, ovvero esercitano:

  • attivita' alberghiera

  • attivita' di agenzia di viaggio o quella di tour operator

  • e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravita' e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto,


Misura del provvedimento

sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi: a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualita' di sostituti d'imposta.

Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralita' finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni; b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto. 2. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.


Termini della sospensione

I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

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Dott. Daniele Ermes De Federici

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