Contributi a fondo perduto
- Daniele De Federici
- 11 dic 2020
- Tempo di lettura: 9 min
Aggiornamento: 15 ago 2021
Si propone una rassegna sintetica dei provvedimenti che hanno interessato il contributo a fondo perduto in sostegno alle attività economiche interessate dalle limitazioni dovute all'emergenza sanitaria Covid-19
indice
Articolo 25 Contributo a fondo perduto
Requisiti soggettivi
soggetti esercenti attivita' d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
soggetti che hanno iniziato l'attivita' a partire dal 1° gennaio 2019
soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.
Requisiti oggettivi
ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
Esclusioni
soggetti la cui attivita' risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 8,
soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi
contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennita' previste dagli articoli 27, e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
Ammontare del contributo
L'ammontare del contributo a fondo perduto e' determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:
a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel 2019
b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente
c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente
L'ammontare del contributo a fondo perduto e' riconosciuto comunque per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Modalità di presentazione dell'istanza
L’Istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario delegato al servizio “Cassetto fiscale” o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Al soggetto richiedente viene inviata una PEC (INI-PEC) contenente l’esito dell’istanza
Termine di presentazione dell'istanza
L’istanza può essere presentata a partire dal giorno 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020.
Articolo 1 (Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive).
Requisiti soggettivi
soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attivita' prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto.
Requisiti oggettivi
ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
Modalità di presentazione delle istanze
i soggetti che hanno gia' beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro, il contributo di cui al comma 1 e' corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale e' stato erogato il precedente contributo.
i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, (Decreto Ristori) il contributo di cui al comma 1 e' riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020; il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.
L’Istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Qualora l’istanza è trasmessa da un intermediario, l’Agenzia delle entrate trasmette al richiedente una comunicazione contenente l’informazione che è stata trasmessa una Istanza; all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico.
Termine di presentazione delle istanze (Provvedimento del 20 novembre 2020)
L’istanza può essere presentata a partire dal giorno 20 novembre 2020 e non oltre il giorno 15 gennaio 2021.
Ammontare del contributo
a) per i soggetti che hanno gia' beneficiato del contributo a fondo perduto, come quota del contributo gia' erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio);
b) per i soggetti non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, (Decreto Ristori), come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020;
qualora l'ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro, il valore e' calcolato applicando la percentuale di cui al comma 5, lettera c), dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.
Le predette quote sono differenziate per settore economico e sono riportate nell'Allegato 1 al presente decreto.
Per i soggetti in possesso dei requisiti, l'ammontare del contributo e' determinato applicando le percentuali riportate nell'Allegato 1 al presente decreto agli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Documentazione
Per maggiori informazioni puoi consultare la seguente documentazione:
Articolo 1 Rideterminazione del Contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e nuovo contributo a favore degli operatori dei centri commerciali
Requisiti soggettivi
Soggetti compresi nell'elenco delle attività economiche contenuto nell'allegato 1 del Decreto Ristori, esteso ed aggiornato con l'allegato 1 di questo decreto.
Rideterminazione del contributo per alcune attività
Per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO:
561030-gelaterie e pasticcerie,
561041-gelaterie e pasticcerie ambulanti,
563000-bar e altri esercizi simili senza cucina e
551000-Alberghi,
con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravita' e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e' aumentato di un ulteriore 50 per cento rispetto alla quota indicata nell'Allegato 1 al citato decreto.
Modalità e termine di presentazione delle domande sono i medesimi di quelli già stabiliti per il Decreto Ristori (D.L. n. 137 del 28/10/2020) trattato al punto precedente.
Altre risorse
Oggetto: Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e all’articolo 2 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149
Articolo 2 Contributo a fondo perduto da destinare all'attivita' dei servizi di ristorazione
Requisiti soggettivi
soggetti che hanno gia' beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto rilancio), e dichiarano di svolgere come attivita' prevalente, alla data del 19/12/2020, una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato 1 (essenzialmente attività di ristorazione).
Ammontare del contributo
L'ammontare del contributo e' pari al contributo gia' erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 (illustrato nella newsletter "Contributi a fondo perduto" pubblicata a questo link) ed e' corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale e' stato erogato il precedente contributo.
Requisiti soggettivi
2. soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attivita' d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.
4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.
Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma.
Ammontare del contributo
5. L'ammontare del contributo a fondo perduto e' determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 come segue:
a) sessanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 non superiori a centomila euro;
b) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
c) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
d) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
e) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.
Modalità di ottenimento del contributo
8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi.
L'istanza puo' essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate.
L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.
Utilizzo del contributo sotto forma del credito di imposta
Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, e per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo non spettante
Sintesi:
La risoluzione in oggetto istituisce, relativamente al contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73:
il codice tributo “6946”, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24 del contributo, nei casi in cui il contribuente abbia scelto tale modalità di fruizione;
i codici tributo “8131”, “8132” e “8133” per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente o utilizzato in compensazione, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE).
Note: con il decreto Sostegni-bis il contributo viene ripetuto con l'accredito del medesimo importo
Articolo 1 Contributo a fondo perduto "aggiuntivo" o "automatico" (commi da 1 a 3)
Requisiti soggettivi
soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, inoltre, presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, e che non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo.
Ammontare del contributo
cento per cento del contributo gia' riconosciuto ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
Modalità di percezione del contributo
E' corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale e' stato erogato il precedente contributo, ovvero e' riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, qualora il richiedente abbia effettuato tale scelta per il precedente contributo.
Articolo 1 Contributo a fondo perduto "alternativo" (comma 5)
Requisiti soggettivi
soggetti che, a seguito della presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, abbiano beneficiato del contributo di cui ai commi da 1 a 3, potranno ottenere l'eventuale maggior valore del contributo determinato ai sensi del presente comma.
In tal caso, il contributo gia' corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d'imposta dall'Agenzia delle entrate ai sensi dei commi da 1 a 3 verra' scomputato da quello da riconoscere ai sensi del presente comma.
Se dall'istanza per il riconoscimento del contributo di cui al presente comma emerge un contributo inferiore rispetto a quello spettante ai sensi dei commi da 1 a 3, l'Agenzia non dara' seguito all'istanza stessa.
Ammontare del contributo
Requisiti oggettivi
8. Il contributo di cui al comma 5 spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
Letteratura
Guida dell'Agenzia delle Entrate
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