Il calendario delle scadenze fiscali dopo i Decreti Ristori e Ristori bis
- Daniele De Federici
- 14 nov 2020
- Tempo di lettura: 4 min
Aggiornamento: 17 dic 2020
Sono considerati i seguenti decreti e di essi le disposizioni comportanti slittamenti delle scadenza per talune scadenze fiscali:
Art. 10. - (Proroga del termine per la presentazione del modello 770) 1. Il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativa all'anno di imposta 2019, e' prorogato al 10 dicembre 2020.
Decreto Ristori bis (D.L. 149/2020)
Art. 6 - Estensione proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale
1. Nei confronti dei soggetti che esercitano attivita' economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilita' fiscale (ISA,ndr), individuati dall'articolo 98, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, operanti nei settori economici individuati nell'Allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto e nell'Allegato 2 al presente decreto, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravita' e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, ovvero esercenti l'attivita' di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravita' e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, la proroga al 30 aprile 2021 del termine relativo al versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, prevista dall' articolo 98, comma 1, del decreto legge n. 104 del 2020, si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi indicata nel comma 2 del medesimo articolo 98. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. (...)
Art. 7 - Sospensione dei versamenti tributari
1. Per i soggetti che esercitano le attivita' economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, per quelli che esercitano le attivita' dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravita' e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, nonche' per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 al presente decreto-legge, ovvero esercitano l'attivita' alberghiera, l'attivita' di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravita' e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi: a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualita' di sostituti d'imposta. (...)
b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto. 2. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. 3. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. 4. (...)
Art. 11 - Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive 1. La sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020 di cui all'articolo 13, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1 al presente decreto.
La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l'assicurazione obbligatoria INAIL. 2. E' altresi' sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unita' produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravita' e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 2 del presente decreto. 3. I dati identificativi relativi ai suddetti datori verranno comunicati, a cura dell'Agenzia delle Entrate, all'INPS, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione. 4. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione. 5. (...)
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