Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto - Decreti Ristori e Ristori Bis
- Daniele De Federici
- 25 nov 2020
- Tempo di lettura: 3 min
In attuazione degli articoli 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 cd. ‘Decreto ristori’ e dell’art. 2 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 cd. ‘Decreto ristori-bis’, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in data 20 novembre 2020 il provvedimento n. 358844/2020 nel quale definisce le modalità e i termini di presentazione dell’Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto decreti ristori e ristori bis.
Il contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 1 del decreto ‘Ristori’ è una somma di denaro corrisposta dall’Agenzia delle Entrate ai titolari di partita Iva che, sulla base della codifica Ateco, esercitano l’attività prevalente in uno dei settori economici individuati dallo stesso decreto legge con una specifica tabella contenuta nell’allegato 1 (modificato dal Decreto ‘Ristori bis’).
Il contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 2 del decreto ‘Ristori bis’ è una somma di denaro corrisposta dall’Agenzia delle Entrate ai titolari di partita Iva che, sulla base della codifica Ateco, esercitano l’attività prevalente in uno dei settori economici individuati dallo stesso decreto legge con una specifica tabella contenuta nell’allegato 2 (modificato dal Decreto ‘Ristori ter’), e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità (cosiddette regioni ‘rosse’).
Non possono fruire del contributo a fondo perduto i soggetti la cui partita IVA è stata attivata a partire dal 25 ottobre 2020 ovvero risulta cessata nella data di presentazione della domanda.
In base al Decreto Ristori, il contributo a fondo perduto spetta qualora siano soddisfatti due requisiti:
1) il soggetto deve esercitare come attività prevalente alla data del 25 ottobre 2020 una di quelle riferibili ai codici Ateco contenuti nell’allegato 1 al Decreto Ristori (come modificato dal Decreto Ristori bis)
2) e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’analogo ammontare del mese di aprile 2019.
In base al Decreto Ristori bis, il contributo a fondo perduto spetta qualora siano soddisfatti tre requisiti:
1) il soggetto deve esercitare come attività prevalente alla data del 25 ottobre 2020 una di quelle riferibili ai codici Ateco contenuti nell’allegato 2 al Decreto Ristori bis (come modificato dal Decreto Ristori ter),
2) il soggetto deve avere il domicilio fiscale o la sede operativa nella quale viene svolta l’attività prevalente situata nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (cosiddette regioni ‘rosse’), individuate con ordinanze del Ministro della salute
3) e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’analogo ammontare del mese di aprile 2019.
Tuttavia, sia per il contributo previsto dal Decreto ristori che per il contributo previsto dal Decreto Ristori bis, se il soggetto interessato abbia avviato la propria attività a partire dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta a prescindere dal calo del fatturato.
Il calcolo del contributo viene effettuato con due differenti fasi.
Nella prima fase si ottiene la base di calcolo pari alla differenza fra il fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2020 e il corrispondente valore del mese di aprile 2019, alla quale si applica una specifica percentuale in relazione all’ammontare di ricavi e compensi:
- 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 400mila euro,
- 15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 1 milione di euro,
- 10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 1 milioni di euro.
Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Nella seconda fase del calcolo del Contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Ristori, il precedente risultato del calcolo viene moltiplicato per una delle percentuali previste per i singoli codici Ateco nell’Allegato 1 (come modificato dal Decreto ‘Ristori bis’) al Decreto Ristori (50%, 100%, 150%, 200%, 400%).
Nella seconda fase del calcolo del Contributo a fondo perduto previsto dal Decreto ‘Ristori bis’, il precedente risultato del calcolo viene moltiplicato per la percentuale, prevista per i codici Ateco nell’allegato 2 al Decreto ‘Ristori bis’ (come modificato dal Decreto ‘Ristori ter’) (200%).
In ogni caso l’importo massimo erogabile del nuovo contributo è di 150.000 euro.
Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione delle imposte sui redditi e dell’Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.
La trasmissione dell'istanza deve essere effettuata entro e non oltre il 15 gennaio 2021.
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